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LEGGE 1 marzo 1957, n. 90

Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-4-1957 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La scuola elementare nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è assoggettata alle norme di cui agli articoli seguenti.