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LEGGE 23 dicembre 1956, n. 1526

Difesa della genuinità del burro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2018)
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Testo in vigore dal: 13-2-2019
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  La denominazione "burro" e' riservata al  prodotto  ottenuto  dalla
crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto  dal  siero
di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due  indicati  prodotti,
che risponde ai requisiti chimici, fisici ed  organolettici  indicati
ai successivi articoli 2 e 3. 
  La denominazione "burro  di  qualita'"  e'  riservata  al  prodotto
ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che  risponde  ai
requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari  che  saranno
stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste,
di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze.(1) 
  Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali
diversi dalla vacca puo' essere attribuita la denominazione  "burro",
purche' seguita dalla indicazione della specie animale. 
  Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro  di
cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione. 
  Le materie  prime  utilizzate  per  la  produzione  del  "burro  di
qualita'" devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il "burro
di qualita'" deve risultare esente da residui di  eventuali  sostanze
chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie. 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 DICEMBRE 2018, N. 135, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 FEBBRAIO 2019, N. 12)). 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO  2014,  N.  91,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116. 
  L'uso di denominazioni  e  di  dizioni  riferentisi  a  trattamenti
applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantirne la
salubrita', e' consentito a condizione che il  burro  cosi'  trattato
corrisponda ai requisiti stabiliti con  decreto  di  cui  al  secondo
comma del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 13 maggio 1983, n.202 ha disposto  (con  l'art.  1)  che  "Il
decreto di cui al  secondo  comma  dell'articolo  1  della  legge  23
dicembre 1956, n. 1526, come modificato  dal  presente  articolo,  e'
emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge".