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LEGGE 19 dicembre 1956, n. 1524

Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, sul credito all'artigianato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-2-1957 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è sostituito dal seguente:
"La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituiti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziarie destinate ad operazioni di credito alle imprese artigiane per l'impianto l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per la Formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.
Il credito per tali scorte non può superare il 20 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.
Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori compreso l'acquisto di macchine e di attrezzi.
Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 20 per cento del valore attuale degli impianti, anche le imprese artigiane diverse da quale indicate nei precedenti commi.
Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali.
Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860".