stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1956, n. 1363

Modifica della gradazione alcoolica minima, stabilita nella nota alla voce ex 200-a, della tariffa doganale per le acquaviti di vino invecchiato da almeno cinque anni, e riduzione del dazio per le macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali e di altre pubblicazioni periodiche.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1957, n. 11 (in G.U. 15/02/1957, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1957)
nascondi
Testo in vigore dal: 17-12-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista   la  tariffa  generale  dei  dazi  doganali  d'importazione,
approvata  con  decreto  Presidenziale  7  luglio  1950,  n.  442,  e
successive aggiunte e modificazioni;
  Visto  il  decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n. 422, modificato
con  decreto  Presidenziale  23  dicembre  1955,  n. 1278, con cui fu
stabilito  il  dazio  del 50% per le acquaviti di vini invecchiate da
almeno cinque anni ed aventi determinate caratteristiche;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare la
gradazione  alcoolica minima di tali acquaviti, e di ridurre il dazio
doganale  per  le  macchine  rotative  a  rotocalco  per la stampa di
giornali e di altre pubblicazioni periodiche;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  il  bilancio,  per  il  tesoro, per l'agricoltura e le
foreste,  per  l'industria  e  il  commercio  e  per il commercio con
l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  limite  minimo  di gradazione reale a 15° C per le acquaviti di
cui alla tabella allegata al decreto Presidenziale 14 luglio 1954, n.
422  (voce  ex  200-a),  gia' stabilito in misura non inferiore a 42°
alcoolici, e' ridotto a 40° alcoolici.