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LEGGE 31 luglio 1956, n. 897

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  2-9-1956 al: 5-2-2004
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, primo comma, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) da nove rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura, designati:
uno dalla organizzazione sindacale dei giornalisti cinematografici;
uno dalla Federazione nazionale stampa italiana;
uno dalla Società italiana autori ed editori;
uno dai tecnici cinematografici;
uno dagli scenografi cinematografici;
uno dagli attori professionisti;
tre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelti, sentite le organizzazioni di categoria, tra gli autori cinematografici (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti)".
Al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere:
"i) da un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;
l) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;
m) da un rappresentante della Commissione nazionale per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche".
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g), i), l), e i rappresentanti dei giornalisti cinematografici, dei tecnici, degli scenografi cinematografici e degli attori professionisti di cui alla lettera h), sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"I componenti della Commissione sono nominati con decreto de) Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere e), d), e), f), g), h), i), l), m) durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente".