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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1956, n. 653

Disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1986)
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Testo in vigore dal:  29-7-1956 al: 16-8-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e le successive variazioni;
Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, sulla emissione meccanografica dei titoli di spesa riguardanti il pagamento del debito vitalizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 362, del 31 maggio 1951, che approva il regolamento per il funzionamento dei Centri meccanografici istituiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38;
Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali, amministrati dagli Uffici provinciali del tesoro, spettanti agli impiegati dello Stato di ruolo e non di ruolo e degli assegni delle varie cariche, come quelli per le spese d'ufficio, di rappresentanza e simili, è disposto direttamente da quegli stessi Uffici in base a ruoli individuali emessi dalle Amministrazioni centrali in conformità dei decreti di concessione, con titoli di spesa allestiti mediante il sistema meccanografico sulla base di schede perforate di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1951, n. 38.
A modifica dell'art. 362, primo comma, del regolamento di contabilità dello Stato, gli Uffici provinciali del tesoro, ricevuti i ruoli di conto corrente per le spese suindicate, assegnano a ciascuno un numero progressivo generale, di carico, senza distinzione di bilancio di spesa, dandone immediata notizia alla Corte dei conti e alla competente Ragioneria centrale.