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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 1544

Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 1-6-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Viste  le  leggi  11  marzo  1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343,
concernenti  delega  legislativa  al  Governo  per la attribuzione di
funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai
Comuni  e  ad  altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento
amministrativo;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2
della legge 11 marzo 1953, n. 150;
  Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
per  l'interno,  di  concerto  con  i  Ministri per i tesoro e per le
finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  servizi  amministrativi  di  competenza del Ministero del tesoro
sono  disimpegnati  nell'ambito  di ciascuna Provincia dai dipendenti
Uffici provinciali del tesoro.
  I  provvedimenti  ed i titoli di spesa, nelle materie devolute alla
loro  competenza,  in  base alle leggi vigenti e al presente decreto,
sono emanati dai direttori degli Uffici stessi.
  I   direttori  medesimi,  nell'esercizio  delle  attribuzioni  loro
demandate,  rispondono, oltre che al Ministero dei tesoro, alle altre
Amministrazioni centrali delle quali disimpegnano i servizi.
  Nulla pero' e' innovato alle attribuzioni demandate alle Intendenze
di  finanza  dalle  leggi 9 gennaio 1951, n. 10, 27 dicembre 1953, n.
968,  e  dal  decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, nonche' dal
regio  decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge
2 giugno 1939, n. 739.