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LEGGE 15 marzo 1956, n. 238

Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui.

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Testo in vigore dal:  29-4-1956
hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il versamento delle ritenute per imposte e tassa, da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, sarà effettuato, anziché alle attuali scadenze, al la fine dell'esercizio finanziario, quando l'ammontare delle ritenute stesse, da versare a carico di ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, sia inferiore alle lire cinquantamila.
Qualora alla fine dell'esercizio, l'ammontare dei versamenti da effettuare per ciascun capitolo di spesa sia inferiore, per ciascun tributo, alle lire cinquemila, le Amministrazioni non eseguiranno i versamenti stessi e l'importo relativo costituirà economia.