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LEGGE 15 marzo 1956, n. 238

Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui.

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Testo in vigore dal: 29-4-1956
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  versamento  delle  ritenute per imposte e tassa, da parte delle
Amministrazioni  dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, sara'
effettuato, anziche' alle attuali scadenze, al la fine dell'esercizio
finanziario,  quando  l'ammontare delle ritenute stesse, da versare a
carico di ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, sia inferiore
alle lire cinquantamila.
  Qualora  alla  fine  dell'esercizio,  l'ammontare dei versamenti da
effettuare  per  ciascun capitolo di spesa sia inferiore, per ciascun
tributo,  alle  lire cinquemila, le Amministrazioni non eseguiranno i
versamenti stessi e l'importo relativo costituira' economia.