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LEGGE 23 marzo 1956, n. 182

Norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/02/2003)
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Testo in vigore dal:  21-4-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I dirigenti le cancellerie e segreterie giudiziarie legalizzano le firme dei dipendenti funzionari delle cancellerie e segreterie e degli ufficiali giudiziari addetti ai rispettivi uffici, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti, di cui all'art. 7, n. 4, della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Le dette firme, qualora siano state apposte dagli stessi dirigenti sono legalizzate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato da lui delegato.
Il pretore legalizza le firme dei giudici conciliatori e dei cancellieri di conciliazione, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all'art. 7, n. 5, lettera a), della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.
Salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, il pretore può delegare un cancelliere della Pretura per tutte le legalizzazioni attribuite alla sua competenza.
Il procuratore della Repubblica può delegare un segretario della Procura per la legalizzazione delle firme, apposte sugli atti, certificati, copie ed estratti di cui all'art. 7, n. 5, lettera e), della legge 3 dicembre 1942, n. 1700.