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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 766

Decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-9-1955 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n; 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;
Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Tutti i provvedimenti concernenti la carriera, il trattamento economico, i congedi straordinari, le aspettative, i riconoscimenti di servizio ai fini economici e di carriera, i trasferimenti, la liquidazione delle indennità di trasferimento e di prima sistemazione, le cessazioni e le riammissioni in servizio e la liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza, relativi agli assistenti ed ai lettori ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono devoluti alla competenza dei rettori delle Università e dei direttori degli Istituti di istruzione superiore.
Restano ferme le attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto concerne:
a) il conferimento della nomina in ruolo;
b) i procedimenti disciplinari;
c) la cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quando l'assistente abbia prodotto ricorso al Ministero della pubblica istruzione;
d) l'accettazione delle dimissioni;
e) i congedi per incarico di insegnamento o per motivi di studio o di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 9 del precitato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale risulta modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;
f) il riconoscimento e il riscatto dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza e la liquidazione definitiva del trattamento medesimo.