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LEGGE 1 luglio 1955, n. 553

Disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-7-1955
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ferma  restando  la  procedura  stabilita  per  l'annullamento  dei
crediti dello Stato dagli articoli 265 e seguenti del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato,  approvato  con  il  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, il
Ministro  per  le  finanze  e  gli  intendenti di finanza, secondo la
rispettiva   competenza,   possono  provvedere  all'annullamento  dei
crediti  medesimi  mediante  decreti  cumulativi,  da sottoporsi alla
registrazione della Corte dei conti.