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LEGGE 1 luglio 1955, n. 553

Disposizioni per l'annullamento dei crediti dello Stato di modico valore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-7-1955 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ferma restando la procedura stabilita per l'annullamento dei crediti dello Stato dagli articoli 265 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il Ministro per le finanze e gli intendenti di finanza, secondo la rispettiva competenza, possono provvedere all'annullamento dei crediti medesimi mediante decreti cumulativi, da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.