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LEGGE 19 marzo 1955, n. 160

Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  20-4-1955 al: 7-4-1958
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assunzione dei professori incaricati ha luogo mediante concorsi per titoli cui possono partecipare i professori forniti del prescritto titolo di abilitazione ed iscritti all'albo. La iscrizione all'albo s'intende comprensiva dell'abilitazione per quei titoli non abilitanti in base ai quali, per effetto di disposizione speciale, sia stata disposta l'iscrizione stessa.
Le domande sono presentate al provveditore agli studi, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione.
Non è ammessa la presentazione di domande in più di due Province.