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LEGGE 10 marzo 1955, n. 96

Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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Testo in vigore dal:  10-4-1955 al: 11-5-1961
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai cittadini italiani, i quali dopo il 28 ottobre 1922 siano stati perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro la dittatura fascista e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella D annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi, ufficiali inferiori.
Tale assegno sarà attribuito qualora causa immediata e diretta della perdita di capacità lavorativa siano stati:
a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purché non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalità internazionale dello Stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;
b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta esclusivamente in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma;
c) atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista.
Un assegno nella stessa misura sarà attribuito, nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale.