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LEGGE 22 novembre 1954, n. 1107

Adeguamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-12-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE PELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La misura dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, e dalla legge 20 febbraio 1950, n. 54, è elevata ad un massimo di lire 200.000 annue.
L'indennità di cui sopra è elevata a lire 300 mila per quelle farmacie il cui reddito non raggiunga l'imponibile minimo tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.
La predetta indennità, nel caso di farmacie non di nuova istituzione, può essere concessa qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a lire 400.000, oltre la quota di abbattimento alla base.