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LEGGE 9 agosto 1954, n. 653

Istituzione di un servizio di anestesia negli ospedali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-9-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ospedali di prima categoria, quelli specializzati in branche chirurgiche a qualsiasi categoria appartengano, nonché quelli di seconda categoria con una disponibilità di posti-letto nei reparti chirurgici non inferiore a 100, nonché gli ospedali sanatoriali nei quali si pratica la chirurgia della tubercolosi polmonare, debbono avere posti adeguati in organico di anestesista in modo da assicurare un conveniente servizio di anestesia.
Il medico anestesista pratica direttamente sui malati sotto la propria responsabilità gli interventi per anestesia, sorvegliando l'andamento del trattamento esprime il proprio motivato parere sulle condizioni del malato in relazione al trattamento anestesico in tutto quanto possa essere richiesto nei riguardi del servizio di anestesia.