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LEGGE 31 luglio 1954, n. 615

Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti dal I al IV.

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Testo in vigore dal: 28-8-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, numero 148, sono
abrogati.
  L'elezione  della  Camera dei deputati si effettua con l'osservanza
delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e
dal punto V della legge sopracitata.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 luglio 1954

                               EINAUDI

                                                               SCELBA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO