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LEGGE 31 luglio 1954, n. 615

Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti dal I al IV.

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Testo in vigore dal:  28-8-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, numero 148, sono abrogati.
L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e dal punto V della legge sopracitata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI SCELBA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO