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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 1270

Istituzione di scuole tecniche commerciali statali.

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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-8-1954
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  15  giugno  1931, n. 889, sul riordinamento della
istruzione tecnica;
  Visto  il  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Visto  l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Ritenuto  che  occorre  regolarizzare  formalmente il funzionamento
delle  Scuole  tecniche  commerciali  gia'  in  atto,  per ragioni di
servizio, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1952;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A decorrere dal 1 ottobre 1952 vengono istituite:
    a) una scuola tecnica commerciale statale in Este (Padova);
    b) una scuola tecnica commerciale statale in Sapri (Salerno);
    c)   una   scuola   tecnica   commerciale   statale   in  Tortona
(Alessandria);
    d)  una  scuola  tecnica  commerciale statale in Torre Annunziata
(Napoli);
    e)  una  scuola tecnica commerciale e statale in Trani una scuola
tecnica commerciale statale in Ventimiglia (Imperia).
  I  posti  di  ruolo  e  quelli  da  conferirsi  per incarico presso
ciascuna  delle  suddette scuole sono indicati nelle tabelle A, B, C,
D,  E,  F,  allegato  al  presente  decreto  e  firmate, d'ordine del
Presidente  della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione
e da quello per il tesoro.