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LEGGE 18 giugno 1954, n. 343

Proroga del termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, per la delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1954 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine previsto dagli articoli 1 e 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, è prorogato al 30 giugno 1955.
Le norme delegate da emanarsi ai sensi della legge stessa potranno essere emesse mediante più testi separati, secondo le varie materie, ed anche in più testi separati per una stessa materia, sempre colle modalità fissate dalla legge suddetta.