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LEGGE 10 aprile 1954, n. 113

Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
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Testo in vigore dal: 1-5-1954
al: 8-10-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  stato di ufficiale e' costituito dal complesso dei doveri e dei
diritti inerenti al grado.
  Lo  stato di ufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e
cessa con la perdita del grado.