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LEGGE 10 aprile 1954, n. 113

Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
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Testo in vigore dal:  1-5-1954 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Lo stato di ufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
Lo stato di ufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.