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LEGGE 8 aprile 1954, n. 102

Aggiornamento delle norme legislative che regolano l'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal: 11-5-1954
al: 31-12-1993
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'importo  massimo,  al  valore nominale, delle obbligazioni emesse
dall'Istituto  Mobiliare  italiano,  unito  a  quello  di  ogni altro
impegno dell'Ente, e' elevato da quindici a venti volte l'importo del
capitale  sottoscritto  e  delle  riserve.  Agli effetti del relativo
computo,  dall'importo  delle  obbligazioni  e  di ogni altro impegno
dell'Ente   si   detrae   l'ammontare  corrispondente  a  quello  dei
finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 aprile 1954

                               EINAUDI

                                                        SCELBA - GAVA

                                                        Visto,     il
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