stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 aprile 1954, n. 102

Aggiornamento delle norme legislative che regolano l'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  11-5-1954 al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'importo massimo, al valore nominale, delle obbligazioni emesse dall'Istituto Mobiliare italiano, unito a quello di ogni altro impegno dell'Ente, è elevato da quindici a venti volte l'importo del capitale sottoscritto e delle riserve. Agli effetti del relativo computo, dall'importo delle obbligazioni e di ogni altro impegno dell'Ente si detrae l'ammontare corrispondente a quello dei finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI SCELBA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO