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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1113

Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2000)
Testo in vigore dal: 7-11-2000
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  lo  Statuto  della  Regione siciliana, approvato con decreto
legislativo   15   maggio   1946,  n.  455,  convertito  nella  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  i trasporti, di concerto con i
Ministri   per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,  per  la  marina
mercantile, per la difesa e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  ((1.   La  regione  siciliana  esercita,  nell'ambito  del  proprio
territorio,  tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici
dello  Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti
regionali  di  qualsiasi  genere,  ai  sensi  dell'articolo  20  e in
relazione all'articolo 17, primo comma, lettera a), dello statuto.
  2. La regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio
tutte  le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia
di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova
autoveicoli  di  cui all'articolo 15 della legge 1o dicembre 1986, n.
870,  e  successive  modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo
20,  comma  primo,  secondo  periodo,  e comma secondo dello statuto,
secondo le direttive del Governo dello Stato.
  3.  La regione siciliana esercita, altresi', ai sensi dell'articolo
20,  comma  primo,  secondo  periodo,  e comma secondo dello statuto,
secondo le direttive del Governo dello Stato, le funzioni e i compiti
di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari
in   concessione  alle  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  di  interesse
regionale e locale.
  4.  Nel  caso  in  cui la regione siciliana ometta di compiere atti
relativi   all'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui  al  comma  2,
compromettendo  con tale omissione gli interessi unitari dello Stato,
il  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e
della  navigazione,  dispone,  previa  diffida  e  assegnazione di un
congruo  termine  per  provvedere,  il  compimento  degli  stessi  in
sostituzione dell'amministrazione regionale.))