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LEGGE 31 gennaio 1954, n. 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/12/1955)
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Testo in vigore dal: 27-12-1955
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878,
concernente  modificazioni  al regime fiscale degli oli minerali, con
le seguenti modificazioni:

  L'ultimo comma dell'art. 1 e' soppresso.
  ((All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma:
    "Ferma   restando   la  disciplina  concernente  l'ammissione  in
esenzione  di  imposta  di  fabbricazione  delle merci elencate nella
tabella  A  allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze,
in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facolta' di
consentire,   fissando  le  norme  da  osservarsi,  trasferimenti  in
cauzione  di  prodotti  intermedi  o  semilavorati  da  una  ad altra
raffineria  di  olii  minerali  per  essere  sottoposti  ad ulteriori
lavorazioni   per   ottenere  prodotti  petroliferi  finiti  atti  al
commercio  purche'  i  prodotti  da  trasferire  abbiano  un punto di
infiammabilita'  Peusky-Martins  inferiore  a 55° C e un distillato a
300°  C  di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle
seguenti condizioni:
      a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;
      b)  i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad
altri  impianti  che  abbiano  carattere  di complementarieta' con le
raffinerie".))
  Nella  tabella  A,  voce  D),  punto  1, sono soppresse le parole-:
"lubrificanti e degli".
  Nella tabella B, voce F), dopo il punto 6, e' aggiunto:
  "7  -  destinati  al consumo per il collaudo dei motori marini, nei
quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria".
Nella  colonna  "Aliquota  per quintale (lire)" in corrispondenza del
punto 7 e' aggiunta la cifra "2.000".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 gennaio 1954

                               EINAUDI

                                              FANFANI - ZOLI - VANONI
- DE PIETRO - GAVA -
MEDICI - ALDISIO -
DELL'AMORE - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO