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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 940

Corresponsione della 13ª mensilità al personale addetto ai servizi domestici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-1-1954 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

A tutti gli addetti ai servizi domestici compete una tredicesima mensilità di retribuzione di importo uguale ad una mensilità della sola retribuzione in danaro; da corrispondersi entro il mese di dicembre di ogni anno e con inizio dal 1953.
Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno intero di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI PELLA - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: AZARA