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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 567

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 ottobre 1950, n. 836, relativa alla disciplina della produzione e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti affini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1996)
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Testo in vigore dal: 27-8-1953
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  6  ottobre 1950, n. 836, relativa alla disciplina
della  produzione  e vendita degli estratti alimentari e dei prodotti
affini;
  Udito il parere del Consiglio superiore di sanita';
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per
il tesoro e per l'industria e commercio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  domande  dirette  ad  ottenere le autorizzazioni previste dagli
articoli  1  e  3  della legge 6 ottobre 1950, n. 826, debbono essere
rivolte  all'Alto  Commissariato  per l'igiene e la sanita' pubblica,
distintamente, per ogni singolo prodotto.
  Ciascuna domanda deve indicare:
    1) il nome o la ragione sociale dell'impresa;
    2) il tipo del prodotto;
    3) le materie prime impiegate;
    4) la composizione analitica del prodotto;
    5)  la denominazione commerciale ed il marchio di fabbrica con il
quale il prodotto sara' posto in vendita;
    6)  l'ubicazione  degli  stabilimenti  nei  quali  si effettua la
lavorazione ed il confezionamento del prodotto con la descrizione dei
locali e degli impianti.
  Alle domande debbono essere uniti:
    a)  n.  3  campioni  del  prodotto nella confezione definitiva di
vendita;
    b) n. 3 esemplari dell'etichetta con cui il prodotto verra' posto
in commercio;
    c)  la  pianta topografica, firmata da un tecnico, iscritto in un
albo  professionale,  degli stabilimenti di lavorazione, in scala non
inferiore  a  1/500,  salvo  che,  per  gli  stabilimenti  stessi, il
richiedente  abbia  ottenuto una precedente autorizzazione, in virtu'
dell'art. 1 della legge suddetta.
  Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per l'immissione ai
commercio  interno dei prodotti importati, prevista dal secondo comma
dell'art.  1 della legge debbono portare le indicazioni stabilite nei
numeri  1),  2), 3), 4), 5) e debbono essere corredate dei campioni e
degli esemplari di etichetta, previsti nelle lettere a) e b).
  A  ciascuna  domanda  deve  essere  unita la quietanza del deposito
provvisorio  -  rimborsabile  per l'eventuale differenza non coperta,
dalle  spese  - effettuato presso la competente Tesoreria provinciale
dell'importo relativo alle spese di ispezione degli stabilimenti e di
analisi  dei  campioni,  nonche'  la  quietanza  modello  72-A ovvero
l'attestazione  di  versamento  della  relativa  tassa di concessione
governativa sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro.
  L'importo  di  tali  spese  sara'  stabilito,  di  volta  in volta,
dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.