stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 aprile 1953, n. 312

Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  23-5-1953 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Su parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, negli statuti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore possono essere inclusi altri insegnamenti complementari oltre quelli indicati nelle tabelle annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni. A tali insegnamenti potranno essere attribuite le denominazioni ritenute più opportune.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1953

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI