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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 dicembre 1952, n. 4512

Modificazione degli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, relativi alla ripartizione del provento delle soprattasse di esami nelle Università ed Istituti di istruzione superiore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1980)
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Testo in vigore dal:  12-4-1953 al: 31-7-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;
Ritenuta l'opportunità di procedere ad una più equa ripartizione del provento derivante dalle soprattasse di esami;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Gli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, sono sostituiti come appresso:
Art. 28. - Il provento annuale delle soprattasse per gli esami di profitto e di laurea o di diploma, salvo quelle indicate nel comma seguente, viene, per ciascuna sede complessivamente computato per le Università e gli Istituti superiori statali e gli Istituti superiori ad ordinamento speciale esistenti nella sede stessa.
Il venticinque per cento del provento annuale suddetto, con l'aggiunta del provento delle soprattasse di specializzazione e perfezionamento, viene trattenuto dalla cassa dell'Università o Istituto della sede e, detrattone l'importo dell'indennità annua supplementare di carica per il rettore o direttore, viene così ripartito:
a) la metà è destinata al bilancio universitario per concessione agli assistenti di indennità assistenza per esami, secondo modalità che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione;
b) un quarto viene ripartito fra i componenti le Commissioni degli esami di concorso per l'ammissione alla Facoltà di magistero, degli esami di profitto e degli esami di laurea o diploma; ai componenti delle Commissioni di esame di concorso o di profitto sono attribuite tante quote quanti sono i candidati esaminati; ai commissari per gli esami di laurea o diploma spetta una quota tripla di quella che compete per gli esami di profitto;
c) un ottavo viene ripartito in quote eguali tra, tutti i professori di ruolo o fuori ruolo appartenenti all'Università o Istituti della stessa sede;
d) un ottavo viene ripartito tra i professori di ruolo proporzionalmente al numero degli iscritti al corso da essi tenuto in qualità di titolari; per i corsi biennali o triennali si considerano come iscritti tutti gli studenti che per il primo anno seguono il corso delle materie medesime e metà di quelli che lo seguono per gli anni successivi al primo.
Le ripartizioni di cui sopra hanno luogo subito dopo la chiusura della sessione autunnale di esami.
Nelle sedi in cui esiste solamente una Università o un solo Istituto superiore, esse sono fatte dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto. Nelle sedi in cui esistono anche altri Istituti superiori esse sono fatte collegialmente dal rettore dell'Università e dai direttori degli Istituti; in tal caso il pagamento delle somme liquidate ai singoli interessati viene effettuato dalla cassa dell'Università della sede e, qualora non esista Università, dalla cassa dell'Istituto che ha maggior numero di studenti.
Il settantacinque per cento del provento annuale di cui al 1° comma, viene a costituire un fondo unico a favore di tutte le Università e Istituti superiori, da ripartirsi in quote eguali tra i professori di ruolo e fuori ruolo.
Tale ripartizione e quelle di cui alle lettere c) e d) si attuano soltanto nei riguardi dei professori che abbiano svolto durante l'anno accademico l'attività cui sono tenuti, compresa quella di commissari di esame.
Art. 29. - Il provento annuale delle soprattasse indicate nell'art. 28 viene computato nelle Università e negli Istituti superiori liberi e negli Istituti superiori di magistero pareggiati, limitatamente a ciascuna Università o Istituto. La destinazione del provento anche ai fini del riparto, è determinata dai rispettivi Consigli di amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 dicembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1953

Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 109. - PALLA