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LEGGE 24 febbraio 1953, n. 89

Modifica dell'art. 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-3-1953 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 4 della legge 11 maggio 1951, n. 384, è così modificato:
"La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci:
1) di prestiti sull'onore;
2) di un premio di buona uscita, proporzionato al periodo di associazione alla Cassa, in favore dei cancellieri e segretari giudiziari o dei loro eredi legittimi;
3) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizi, ai soci permanenti, di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle famiglie di questi ultimi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1953

EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI