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LEGGE 5 gennaio 1953, n. 24

Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-2-1953 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il disimpegno di tutta l'attività relativa alle opera marittime, finora, di competenza degli ordinari uffici del Genio civile e delle sezioni autonome per il Servizio escavazione porti marittimi, è trasferito alla competenza degli uffici del Genio civile per le opere marittime aventi le sedi e la circoscrizione di cui alla tabella annessa alla presente legge, vistata dal, Ministro per i lavori pubblici.
Le sezioni autonome del Genio civile per il Servizio escavazione dei porti marittimi di Livorno, Napoli, Bari, Venezia, istituito con l'art. 3 del regio decreto 5 luglio 1934, sono soppresse.
Rimangono immutate le competenze e l'organizzazione del Servizio per l'escavazione dei porti marittimi di cui al regio decreto 5 luglio 1934, e ai regi decreti-legge 17 gennaio 1935, n. 105 e 28 giugno 1937, n. 943.