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LEGGE 27 dicembre 1952, n. 2523

Determinazione territoriale di applicazione delle leggi per il Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-1-1953 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I benefici comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - FANFANI - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI