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LEGGE 20 dicembre 1952, n. 2384

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 30-12-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge n. 1322 del 30 ottobre
1952, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle
materie  prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla
produzione dei liquori, con le seguenti modificazioni:

  All'art.  1,  comma primo, dopo la parole: "esclusi la produzione e
il  commercio  del  vino  genuino",  sono  aggiunte le parole: "e dei
succhi non fermentati di agrumi".
  All'art.   5,   il   comma  secondo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Dall'obbligo  di cui sopra sono esclusi soltanto il vino ed i succhi
non fermentati di agrumi".
  All'art. 6, comma terzo, sono soppresse le parole: "dagli agrumi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI