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LEGGE 16 agosto 1952, n. 1206

Interpretazione dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-10-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La formula "intera proprietà" contenuta nel primo comma dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, deve interpretarsi nel senso di proprietà di tutti i beni terrieri situati in qualunque parte del territorio della Repubblica italiana.

La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI - FANFANI - ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI