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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1825

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-6-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 22 maggio 1939, numero 1166, e modificato con legge
10 giugno 1939, n. 872; con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2050; 15
aprile  1942, n. 423; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 27
luglio  1947,  n.  1138; del Presidente della Repubblica 23 settembre
1949, n. 942; 21 novembre 1949, n. 1194 e 13 marzo 1950, n. 283;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno-1935, n. 1071;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Universita' di Milano approvato e modificato con i
decreti  succitati,  e  cosi'  ulteriormente modificato: all'art. 22,
dopo il comma nono, e' aggiunta la seguente disposizione:
  "Lo  studente deve includere l'insegnamento di "clinica ortopedica"
fra  i  complementari  che occorrono a completare il numero di quelli
richiesti per conseguire la laurea".
  L'art. 23, e' abrogato.

                              TITOLO VI
Ordinamento   della   Facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e
                              naturali.

  Gli  attuali  articoli  dal  n.  24  al  n.  45 sono sostituiti dai
seguenti:
    Art. 24. - La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
rilascia le seguenti lauree:
      in chimica industriale;
      in fisica;
      in scienze matematiche;
      in matematica e fisica;
      in scienze naturali;
      in scienze biologiche;
      in scienze geologiche.
  Art. 25. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica
industriale   e  di  cinque  anni  divisi  in  un  biennio  di  studi
propedeutici e in un triennio di studi di applicazione.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica e di
maturita' scientifica.
  Biennio di studi propedeutici:
    Sono insegnamenti fondamentali:
      1. Istituzioni di matematiche (biennale).
      2. Chimica generale ed inorganica (biennale).
      3. Chimica organica (biennale).
      4. Chimica analitica.
      5. Fisica sperimentale (biennale).
      6.  Mineralogia  con esercitazioni pratiche (corso speciale per
chimici).
      7. Esercitazioni di matematiche (biennale).
      8. Esercitazioni di preparazioni chimiche.
      9. Esercitazioni di disegno di elementi di macchine.
      10. Esercitazioni di analisi chimica qualitativa.
      11. Esercitazioni di fisica sperimentale.
  Triennio di studi di applicazione:
    Sono insegnamenti fondamentali:
      1. Chimica fisica (biennale).
      2. Fisica tecnica.
      3. Chimica industriale (biennale).
      4. Esercitazioni di analisi chimica quantitativa.
      5. Esercitazioni di chimica fisica (biennale).
      6. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).
      7.   Impianti  industriali  chimici  con  elementi  di  disegno
(biennale).
      8. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.
    Sono insegnamenti complementari:
      1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
      2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
      3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
      4. Fisica superiore.
      5. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.
      6. Chimica organica industriale.
      7. Elettrochimica.
      8. Siderurgia e metallurgia.
  I   tre   insegnamenti  complementari  di  analisi  matematica,  di
geometria  analitica  con  elementi  di  proiettiva  e  di  meccanica
razionale con elementi di statica grafica, possono sostituire l'unico
insegnamento fondamentale di istituzioni di matematiche (biennale).
  Per  l'insegnamento  di  analisi matematica vale la norma stabilita
per la laurea in scienze matematiche.
  Per  ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione, lo studente
deve  aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti gli
insegnamenti   fondamentali   fissati   per   il   biennio  di  studi
propedeutici.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali  del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui
scelti fra i complementari.
  All'atto   della   iscrizione   al   primo  anno  del  triennio  di
applicazione,  lo  studente  deve  sottoporre  all'approvazione della
Facolta' l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti.
  La  scelta  fatta  in  tal  modo  e'  impegnativa e non puo' subire
comunque variazioni durante il corso degli studi.
  I  laureati  in chimica potranno essere ammessi al 4° anno di corso
della  laurea  in  chimica  industriale, e dovranno seguire i corsi e
sostenere gli esami delle seguenti materie fondamentali:
    1. Chimica industriale (biennale).
    2.   Impianti   industriali   chimici  con  elementi  di  disegno
(biennale).
    3. Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.
    4. Fisica tecnica.
    5. Esercitazioni di chimica industriale (biennale).
  L'esame  di  fisica  tecnica,  eventualmente  gia' sostenuto per la
laurea  in  chimica,  potra'  essere  convalidato  agli effetti della
iscrizione al 4° anno di corso per la laurea in chimica industriale.
  Art. 26. - Norme per il biennio di studi propedeutici.
  L'insegnamento  di  istituzioni  di  matematiche e le esercitazioni
relative  comportano  rispettivamente un esame alla fine di ogni anno
di corso. L'esame di esercitazioni di matematiche consta di una prova
scritta.
  Per   l'ammissione  all'esame  di  istituzioni  di  matematiche  lo
studente  deve  aver  superato  quello  di esercitazioni dell'anno di
corso relativo.
  L'insegnamento  di chimica generale ed inorganica comporta un esame
alla fine di ogni anno di corso.
  L'insegnamento  di chimica organica comporta un colloquio alla fine
del primo anno e l'esame alla fine del secondo anno.
  L'insegnamento  di  fisica sperimentale comporta un esame alla fine
di   ogni  anno  di  corso.  Per  l'ammissione  all'esame  di  fisica
sperimentale lo studente dovra' aver superato quello di esercitazioni
di fisica sperimentale.
  Gli  esami  delle  esercitazioni  di preparazioni chimiche, analisi
chimica  qualitativa  e fisica sperimentale consteranno di due prove:
pratica e scritta.
  Art. 27. - Norme per il triennio di applicazione.
  L'insegnamento  di  chimica  fisica  e  le  esercitazioni  relative
comportano in esame alla fine di ogni anno di corso. Per l'ammissione
all'esame  di  chimica  fisica, lo studente deve aver superato quello
delle  esercitazioni  dell'anno  di  corso  relativo. Le stesse norme
valgono per la chimica industriale e le esercitazioni rispettive.
  L'insegnamento  di  impianti  industriali chimici comporta un esame
alla fine di ogni anno di corso.
  Gli  esami  delle  esercitazioni  di  analisi chimica quantitativa,
chimica fisica e chimica industriale constano di due prove: pratica e
scritta.
  Art.  28.  -  L'esame  di  laurea consiste nella discussione di una
dissertazione  scritta riguardante ricerche sperimentali su argomento
riferentesi  alle  discipline  del corso di laurea ed eseguite presso
uno  degli  istituti  gia' frequentati dallo studente; inoltre, nella
presentazione  e  discussione  di  uno  studio  e  di  un progetto di
impianto  riguardante  l'industria chimica. E' preceduto da una prova
pratica  e  scritta su temi tratti dagli insegnamenti di applicazioni
chimiche fondamentali del corso di laurea.
  Art.  29. - La durata del corso degli studi per la laurea in fisica
e di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica o di
maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
    2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
    3. Analisi superiore.
    4. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
    5. Fisica sperimentale (biennale).
    6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
    7. Fisica matematica.
    8. Fisica teorica.
    9. Fisica superiore.
    10. Chimica fisica.
    11. Chimica generale ed organica con elementi di organica.
    12. Preparazioni chimiche.
  Sono insegnamenti complementari:
    1. Geodesia.
    2. Calcolo delle probabilita'.
    3. Meccanica superiore.
    4. Spettroscopia.
    5. Radioattivita'.
    6. Fisica terrestre.
    7. Termologia.
    8. Onde elettromagnetiche.
    9. Meccanica statistica.
    10. Elettrologia.
    11. Ottica.
    12. Acustica.
  L'insegnamento  biennale  di  fisica  sperimentale importa un unico
esame  alla fine del biennio; le esercitazioni di fisica sperimentale
(triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.
  Per  l'insegnamento  di  analisi matematica vale la norma stabilita
per il corso di laurea in scienze matematiche.
  Non  potranno  sostenere  gli  esami  di fisica teorica e di fisica
superiore  gli  studenti  che  non abbiano superato l'esame di fisica
sperimentale.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.
  L'art. 30 e' abrogato.
  Art.  31.  -  L'esame  di  laurea consiste nella discussione di una
dissertazione  scritta  riguardante ricerche su argomento riferentesi
alle  discipline  del  corso  di laurea, ed eseguite presso una delle
cattedre  della  Facolta';  e' preceduto da una prova pratica su temi
tratti  dagli  insegnamenti  fisici  sperimentali  e fondamentali del
corso di laurea.
  Art. 32. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze
matematiche e' di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica o di
maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
    2.  Geometria  analitica  con  elementi di proiettiva e geometria
descrittiva con disegno (biennale).
    3. Analisi superiore.
    4. Geometria superiore.
    5.  Meccanica  razionale  -  con  elementi  di  statica grafica e
disegno.
    6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
    7. Fisica matematica.
    8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
  Sono insegnamenti complementari:
    1. Matematiche superiori.
    2. Matematiche complementari.
    3. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
    4.  Matematica  attuariale  e  tecnica delle assicurazioni libere
sulla vita umana.
    5. Calcolo delle probabilita'.
    6. Calcoli numerici e grafici.
    7. Geometria differenziale.
    8. Fisica teorica.
    9. Fisica superiore.
    10. Meccanica superiore.
    11. Astronomia.
    12. Geodesia.
  Gli  insegnamenti  biennali  di  analisi  matematica e di geometria
analitica importano ciascuno due esami distinti.
  L'insegnamento  biennale  di  fisica  sperimentale importa un unico
esame  alla  fine  del  biennio,  mentre  le  relative  esercitazioni
importano l'esame alla fine di ogni anno.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
  L'art. 33 e' abrogato.
  Art.  34.  -  La  durata  del  corso  degli  studi per la laurea in
matematica e fisica e' di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica o di
maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
    2.  Geometria  analitica  con  elementi di proiettiva e geometria
descrittiva con disegno (biennale).
    3. Analisi superiore.
    4. Matematiche complementari.
    5.  Meccanica  razionale  -  con  elementi  di  statica grafica e
disegno.
    6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
    7. Fisica teorica.
    8. Fisica superiore.
    9. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
  Sono insegnamenti complementari:
    1. Matematiche superiori.
    2. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
    3.  Matematica  attuariale  e  tecnica delle assicurazioni libere
sulla vita umana.
    4. Calcolo delle probabilita'.
    5. Calcoli numerici e grafici.
    6. Geometria differenziale.
    7. Geometria superiore.
    8. Meccanica superiore.
    9. Fisica matematica.
    10. Fisica tecnica.
    11. Elettrotecnica.
    12. Astronomia.
    13. Geodesia.
    14. Mineralogia.
    15. Spettroscopia.
    16. Meccanica statistica.
  Per  gli insegnamenti di analisi matematica, di geometria analitica
e   geometria   descrittiva  e  di  fisica  sperimentale  e  relative
esercitazioni  valgono  le  norme  stabilite per la laurea in scienze
matematiche.
  Non  potranno  sostenere  gli  esami  di fisica teorica e di fisica
superiore  gli  studenti  che  non abbiano superato l'esame di fisica
sperimentale.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
  Art.  35.  -  L'esame  di  laurea consiste nella discussione di una
dissertazione  scritta su argomenti riguardanti le discipline fisiche
e  matematiche  del  corso  di  laurea,  ed  e preceduto da una prova
pratica,  su  temi  tratti  dagli  insegnamenti  fisici  e matematici
fondamentali del corso di laurea.
  L'art. 36 e' abrogato.
  Art. 37. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze
naturali e' di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica o di
maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1. Istituzioni di matematiche.
    2. Fisica.
    3. Chimica generale ed inorganica.
    4. Chimica organica.
    5. Mineralogia.
    6. Geologia.
    7. Geografia.
    8. Botanica (biennale).
    9. Zoologia (biennale).
    10. Anatomia comparata.
    11. Anatomia umana.
    12. Fisiologia generale (biennale).
  Sono insegnamenti complementari:
    1. Chimica fisica.
    2. Chimica biologica.
    3. Antropologia.
    4. Paleontologia.
    5. Patologia vegetale.
    6. Genetica.
    7. Geografia fisica.
    8. Petrografia.
    9. Igiene.
    11. Idrobiologia e pescicoltura.
    12. Istologia ed embriologia.
    13. Fisiologia vegetale.
    14. Entomologia agraria.
    15. Fisica terrestre e climatologia.
  Gli  insegnamenti  biennali  di  botanica e di zoologia comprendono
tanto la parte generale quanto quella sistematica.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
  Art.  38.  -  L'insegnamento  biennale di botanica importa un esame
alla  fine  di  ogni  anno; il primo sulla parte generale, il secondo
sulla parte sistematica.
  Gli  insegnamenti  biennali  di  zoologia  e di fisiologia generale
comportano un solo esame alla fine del biennio.
  Non  potranno  presentarsi  a  sostenere  gli  esami  di  zoologia,
mineralogia,  chimica organica, gli studenti che non abbiano superato
gli  esami  di  "istituzione  di  matematiche"  "chimica  generale ed
inorganica" "anatomia umana" e "fisica".
  Non   potranno  presentarsi  a  sostenere  gli  esami  di  anatomia
comparata e fisiologia generale gli studenti che non abbiano superato
l'esame di chimica organica.
  Non  potranno  presentarsi  a  sostenere  l'esame  di  geologia gli
studenti che non abbiano superato l'esame di mineralogia.
  Art.  39.  -  L'esame  di  laurea consiste nella discussione di una
dissertazione  scritta  riguardante ricerche su argomento riferentesi
alle discipline naturalistiche del corso di laurea ed eseguite presso
uno   degli   istituti  gia'  frequentati  dallo  studente,  e  nella
discussione  di  una tesina su argomento di scienze biologiche oppure
abiologiche,  a  seconda  che  la dissertazione di laurea riguardi il
secondo  o  il  primo indirizzo; e' preceduto da una prova pratica su
temi  tratti  dagli insegnamenti naturalistici fondamentali del corso
di laurea.
  Art. 40. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze
biologiche e' di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica o di
maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1. Istituzioni di matematiche.
    2. Fisica.
    3. Chimica generale ed inorganici.
    4. Chimica organica.
    5. Botanica (biennale).
    6. Zoologia (biennale).
    7. Anatomia comparata.
    8. Anatomia umana.
    9. Istologia ed embriologia.
    10. Fisiologia generale (biennale).
    11. Chimica biologica.
    12. Igiene.
  Sono insegnamenti complementari:
    1. Genetica.
    2. Fisiologia vegetale.
    3. Idrobiologia e pescicoltura.
    4. Patologia generale.
    5. Microbiologia.
  Gli  insegnamenti  biennali  di  botanica e di zoologia comprendono
tanto la parte generale quanto quella sistematica.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo studente deve avere
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali e in quattro almeno da lui scelti fra i complementari.
  Art.  41.  -  L'insegnamento  biennale di botanica importa un esame
alla  fine  di  ogni  anno: il primo sulla parte generale, il secondo
sulla parte sistematica.
  Gli  insegnamenti  biennali  di  zoologia  e di fisiologia generale
comportano un solo esame alla fine del biennio.
  Non potranno presentarsi a sostenere gli esami di chimica organica,
zoologia,  istologia  ed  embriologia  gli  studenti  che non abbiano
superato  gli  esami  di: istituzioni di matematiche, fisica, chimica
generale ed inorganica, anatomia umana.
  Non  potranno  presentarsi  a  sostenere  gli  esami  di:  anatomia
comparata,  chimica  biologica,  fisiologia generale gli studenti che
non abbiano superato l'esame di chimica organica.
  Art.  42.  -  L'esame  di  laurea consiste nella discussione di una
dissertazione  scritta  riguardante ricerche su argomento riferentesi
alle discipline biologiche del corso di laurea, nella presentazione e
discussione  di una sottotesi su argomento parimenti biologico svolto
in  un  istituto  diverso  da  quello della tesi. E' preceduto da una
prova   pratica  su  temi  tratti  dagli  insegnamenti  naturalistici
fondamentali del corso di laurea.
  Art. 43. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze
geologiche e' di quattro anni.
  E'  titolo  di  ammissione  il  diploma  di maturita' classica o di
maturita' scientifica.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    1. Istituzioni di matematiche.
    2. Fisica sperimentale (biennale).
    3. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
    4. Mineralogia.
    5. Geologia.
    6. Geologia applicata.
    7. Paleontologia.
    8. Geografia.
    9. Geografia fisica.
    10. Topografia e cartografia.
    11. Fisica terreste.
    12. Petrografia.
  Sono insegnamenti complementari:
    1. Chimica organica.
    2. Astronomia.
    3. Zoologia.
    4. Botanica.
    5. Antropologia.
    6. Geodesia.
    7. Chimica fisica.
    8. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (bienniale).
    9. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
    10. Statistica.
    11. Etnologia.
    12. Geochimica.
  Gli  insegnamenti  di botanica e di zoologia devono avere indirizzo
biogeografico.
  Per  l'insegnamento  di  analisi matematica vale la norma stabilita
per il corso di laurea in scienze matematiche.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea,  lo studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
  Deve  inoltre  aver  frequentato  un  corso di esercitazioni estive
pratiche sul terreno.
  Art.  44.  -  Non possono iscriversi agli esami di fisica (II) e di
fisica  terrestre  gli  studenti  che non abbiano superato l'esame di
istituzioni matematiche.
  Non  possono  iscriversi  all'esame di mineralogia gli studenti che
non abbiano superato l'esame di chimica generale ed inorganica.
  Non  possono  iscriversi  all'esame di petrografia gli studenti che
non abbiano superato l'esame di mineralogia.
  Non  possono  iscriversi all'esame di geologia gli studenti che non
abbiano   superato   gli   esami   di   mineralogia,   petrografia  e
paleontologia.
  Non possono iscriversi all'esame di geologia applicata gli studenti
che non abbiano superato l'esame di geologia.
  Non  possono  iscriversi all'esame di fisica terrestre gli studenti
che non abbiano superato l'esame di fisica (II).
  Art.  45.  - L'esame di laurea consiste nella dissertazione scritta
riguardante  ricerche  sul  terreno e di laboratorio riferentesi alle
discipline  geo-mineralogiche del corso di laurea eseguite presso uno
degli  istituti  frequentati  dallo  studente;  nella presentazione e
discussione  di  una  sottotesi  sperimentale su argomento di scienze
geologiche,  mineralogiche  e  geofisiche da eseguirsi in un istituto
diverso  da  quello  nel quale viene effettuata la tesi di laurea; e'
preceduto  da  un  tirocinio  pratico,  della  durata  di  almeno due
settimane,  da eseguirsi presso una miniera, una cava, un cantiere di
trivellazioni,  un  laboratorio  geotecnico o geofisico e similari al
termine del quale dovra' essere presentata relazione scritta.
  Dopo  l'attuale art. 74, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli
con  il  conseguente  spostamento  della  numerazione  degli articoli
successivi:

 Scuola di perfezionamento per archivisti paleografi e bibliotecari.

  Art. 75. E' istituita presso l'Universita' di Milano e annessa alla
Facolta'  di  lettere  una  Scuola  di perfezionamento per archivisti
paleografi  e  bibliotecari,  la  quale  ha  il  duplice indirizzo di
fornire  le  cognizioni  culturali necessarie a chi intende dedicarsi
alle carriere degli archivi e delle biblioteche pubbliche.
  Art.  76.  -  La  Scuola  e'  diretta dal professore titolare della
cattedra di paleografia e diplomatica.
  Art.  77.  - La Scuola e della durata di due anni e possono esservi
ammessi  i  laureati  in  lettere o in giurisprudenza: possono essere
ammessi anche i laureati in scienze politiche purche' siano provvisti
del diploma di maturita' classica.
  Art.  78.  -  Le  domande  d'iscrizione  alla Scuola debbono essere
dirette  al  rettore  in  carta legale e corredate del certificato di
nascita  legalizzato,  del certificato di laurea da cui risultino gli
esami  superati,  delle  quietanze dei prescritti versamenti e di due
fotografie.
  I  laureati  dell'Universita' degli studi di Milano sono dispensati
dal  presentare  i  certificati  di  nascita  e di laurea, ma debbono
nuovamente  depositare  il  diploma di maturita' classica, qualora lo
abbiano  ritirato  dopo  la  laurea.  Coloro  che,  avendone diritto,
aspirino  alla  dispensa  per  merito,  debbono  produrre  istanza al
rettore, corredandola dei documenti prescritti.
  L'indirizzo   prescelto   deve  essere  dichiarato  all'atto  della
iscrizione.
  Art. 79. - Le materie d'insegnamento per l'indirizzo che conduce al
diploma di archivista paleografo sono:
    1. Paleografia latina e diplomatica (biennale).
    2. Archivistica (biennale), con esercitazioni pratiche.
    3. Istituzioni politiche medioevali.
    4. Scienze sussidiarie della storia.
    5. Storia medioevale.
    6. Storia del diritto italiano.
  Le materie d'insegnamento per l'indirizzo che conduce al diploma di
bibliotecario sono:
    1. Paleografia latina e diplomatica (biennale).
    2.  Biblioteconomia  e bibliografia (biennale), con esercitazioni
pratiche.
    3. Scienze sussidiarie della storia.
    4. Filologia romanza.
    5. Storia della lingua italiana.
    6. Storia dell'arte medioevale moderna.
  Art. 80. - Gli esami biennali si fanno al termine del secondo anno.
  L'esame  di paleografia e diplomatica consta di una prova scritta e
di  una  orale.  La  prova  scritta  consiste  nella  trascrizione  e
illustrazione  di  un  testo  latino medioevale, documentario per gli
allievi archivisti, librario per gli allievi bibliotecari.
  La  prova  orale  verte,  oltre  che sulla materia del corso, sulla
lettura e illustrazione estemporanea di testi documentari e letterari
medioevali.
  Le  esercitazioni  pratiche  consistono  in  lavori  di ordinamento
inventariazione,   catalogazione,   registrazione,   ecc.  Quelle  di
archivistica  si  faranno  presso  un  archivio  pubblico e quelle di
biblioteconomia   presso   una  biblioteca  pubblica,  designati  dal
professore  della  rispettiva  materia  d'accordo col direttore della
Scuola.
  L'allievo presentera' una relazione scritta sul lavoro eseguito.
  Art.  81. - Possono essere ammessi all'esame di diploma gli allievi
che  abbiano  seguito  i  corsi  e  superato  gli esami nelle materie
proprie  dell'indirizzo  prescelto,  e  che  abbiano  presentato  una
relazione   scritta   sulla   esercitazione  compiuta.  Agli  effetti
dell'esame  di  diploma  saranno  ritenuti validi gli esami sostenuti
nelle rispettive materie durante gli studi universitari.
  Art.  82.  -  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una
dissertazione scritta su un tema di archivistica o di biblioteconomia
a seconda dell'indirizzo prescelto.
  Art.  83.  - Le commissioni degli esami speciali sono costituite da
tre membri, dei quali due almeno professori del corso.
  La  commissione per l'esame di diploma si compone di cinque membri,
cioe'  del  direttore  del corso e di altri quattro professori scelti
dal  preside  della  Facolta'  di  lettere  preferibilmente  tra  gli
insegnanti della Scuola.
  Art.  84.  - All'allievo di ciascun indirizzo che avra' ottenuto il
miglior  risultato  nell'esame  di diploma potra' essere conferito un
premio da stabilirsi anno per anno.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1952
  Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 20. - FRASCA