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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1793

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-5-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Catania,
approvato  con  regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con
regi  decreti  16  ottobre  1940,  n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5
settembre  1942, numero 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596, e con decreto
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  22  ottobre  1946, n. 423 e con
decreti  del  Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30
ottobre  1949,  n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n.
1305 e 11 aprile 1951, n. 564;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i  decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art. 21. - E' sostituito dal seguente:
  "Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti:
    a)  istituzioni di diritto privato per il diritto commerciale, il
diritto  internazionale,  il  diritto  della  navigazione, il diritto
processuale civile, il diritto industriale ed il diritto del lavoro;
    b)  istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale
e per il diritto del lavoro;
    c) matematica generale per la statistica;
    d)  economia  politica  per  la  scienza  delle finanze e diritto
finanziario  per  la politica economica e finanziaria e per la storia
economica;
    e)  ragioneria generale ed applicata per la tecnica commerciale e
industriale e per la tecnica bancaria e professionale.
  Gl'insegnamenti propedeutici debbono precedere, rispettivamente per
l'iscrizione   e   per   l'esame,   gl'insegnamenti  cui  servono  di
preparazione".
  Art.  57.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
scienze naturali e' aggiunto quello di:
    "Geochimica".
  Art. 58. - E' aggiunto il seguente comma:
  "Gl'insegnamenti fondamentali per la laurea in scienze naturali, di
"zoologia"   (biennale)   e  di  "botanica"  (biennale)  sono  scissi
rispettivamente in due distinti esami annuali.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1952
  Atti dei Governo, registro n. 51, foglio n. 31. - FRASCA