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LEGGE 2 dicembre 1951, n. 1571

Esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-2-1952 al: 18-1-1990
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le scuole elementari statali e le scuole elementari parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado, statali oppure pareggiate ai sensi delle vigenti disposizioni, gli istituiti di istruzione superiore disciplinati dal testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le università, nelle cui aule scolastiche siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo da parte degli alunni, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni.
Per potere beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette dovranno richiedere all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le radioaudizioni, con validità annuale. Le richieste da parte delle scuole elementari e secondarie dovranno pervenire all'ente concessionario per tramite del competente Provveditorato agli studi: quelle delle università e degli istituti superiori, per tramite del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente.