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LEGGE 1 ottobre 1951, n. 1084

Direzione delle aziende speciali per l'esercizio di farmacie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1997)
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Testo in vigore dal:  20-10-1951 al: 17-5-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nelle aziende speciali per l'esercizio di farmacie, il direttore al quale deve essere affidata la direzione dell'azienda, a tenore dell'art. 4 del testo unico 25 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, deve essere un chimico-farmacista iscritto all'albo professionale.