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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1293

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-6-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con i regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2169;  31  ottobre 1929, n. 2481; 30
ottobre  1930, n. 1858; 22 ottobre 1931, n. 1422; 27 ottobre 1932, n.
2082;  13  dicembre 1934, n. 2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio
1939,  n.  1168;  26  ottobre  1940, n. 2029; 24 ottobre 1942, numero
1785; e decreto Presidenziale 21 aprile 1949, numero 451;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
Autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i vari decreti sopra indicati, e' cosi' modificato:
    Cap.  VI  -  Alla  fine  di  detto  capitolo,  dopo l'art. 54, e'
aggiunto  il  seguente  nuovo  articolo,  con  lo  spostamento  della
numerazione degli articoli successivi:
      Art.  55. - "Gli istituti della Facolta' di lettere e filosofia
sono:
        1) "Istituto di filologia classica";
        2) "Istituto di storia dell'arte".
  Ciascun Istituto ha locali, attrezzatura e biblioteca propri.
  Il  direttore  dell'Istituto  e'  nominato  annualmente dal preside
della Facolta' tra i professori delle relative discipline".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1951
  Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 76. - CARLOMAGNO