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LEGGE 3 febbraio 1951, n. 38

Emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1986)
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Testo in vigore dal:  25-2-1951 al: 16-8-1986
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblicà hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ordini di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico dello Stato e delle Amministrazioni e Aziende autonome di Stato vengono compilati - alle prescritte scadenze - con sistema meccanografico basato su schede perforate.
Gli ordini stessi vengono altresì firmati e bollati automaticamente, mediante appositi punzoni.
I fac-simili delle firme dei competenti direttori degli Uffici provinciali del tesoro e loro sostituti, debitamente autorizzati con determinazioni del Ministro per il tesoro saranno trasmessi alla Corte dei conti.