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LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039

Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1999)
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Testo in vigore dal: 19-1-1951
al: 31-12-1995
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  magistrati promossi al grado terzo, destinati a sede diversa da
quella  in  cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta,
per  la  durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni,
anche  se  entro  detto  periodo  siano  trasferiti ad altra sede, la
indennita'  di  missione stabilita dai decreto legislativo 13 gennaio
1947, n. 7, e successive modificazioni.
  La  indennita'  e' corrisposta nella misura massima per I primi sei
mesi ed e' ridotta alla meta' per i sei mesi successivi.
  La indennita' cessa, qualora il magistrato sia trasferito alla sede
in cui esercitava il suo ufficio prima della promozione.