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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1950, n. 807

Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-10-1950 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge di delega al Governo 28 luglio 1950, n. 540;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


È soppressa la razione viveri in natura, in contanti il a sistema misto, comprensiva di tabacchi, fiammiferi e sapone, della quale fruiscono individualmente, in dipendenza di disposizioni comunque emanate, gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché gli appartenenti con qualsiasi grado - ad eccezione degli allievi - all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza e agli altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate.