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LEGGE 10 agosto 1950, n. 717

Norme per l'attuazione di programmi straordinari di emigrazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  30-9-1950 al: 7-8-1984
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro italiano all'Estero (I.C.L.E.) di cui al regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni, è autorizzato a concedere finanziamenti e ad eseguire tutte le operazioni previste dalla presente legge per favorire lo sviluppo della emigrazione italiana all'estero.
Avvalendosi dei mezzi di cui ai successivi articoli i finanziamenti previsti dal precedente comma saranno concessi in conformità delle norme di cui al cennato regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive integrazioni e modificazioni.