stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 aprile 1950, n. 328

Modificazioni all'attuale disciplina delle mostre d'arte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-7-1950 al: 10-1-2000
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare l'invio all'estero delle cose tutelate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, appartenenti allo Stato o ad altro ente ed istituto legalmente riconosciuto, per mostre od esposizioni da esso organizzate o autorizzate in seguito ad accordi col Ministero degli affari esteri e sentito, secondo le competenze, il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti o di quello delle accademie e biblioteche.
Può anche autorizzare, sentito il parere dei detti corpi Consultivi, la partecipazione in numero limitato delle cose di cui al comma precedente, a mostre o esposizioni organizzate da Governi o enti culturali stranieri, quando ne sia fatta formale richiesta a mezzo del Ministero degli affari esteri e si ravvisi nell'iniziativa un alto interesse culturale.
Sono in ogni caso esclusi dall'invio all'estero quei gruppi di opere che costituiscono il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica, nonché le opere, specialmente i dipinti su tavola o le opere di grandi dimensioni, che possono subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli.