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LEGGE 21 agosto 1949, n. 638

Concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1951)
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Testo in vigore dal: 13-2-1952
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria
e  commercio,  e'  autorizzato  a concedere ad Istituti di credito di
diritto  pubblico  e  ad  Enti  esercenti  il  credito  mobiliare, la
garanzia,  sussidiaria  dello  Stato, entro i limiti del 70 per cento
delle  perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire un
miliardo,  per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che
intendono  riattivare  o  ricostruire  i loro impianti, danneggiati o
distrutti  da pubbliche calamita', con destinazione da fissarsi con i
decreti  di  concessione  della  garanzia  di  cui  sopra,  nonche' a
concorrere negli interessi di cui all'art. 2. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  15  dicembre  1951, n. 1334, convertito con modificazioni
dalla  L. 13 febbraio 1952, n. 50, ha disposto (con l'art. 2) che "Il
limite  della  garanzia  complessiva  dello  Stato, di cui all'art. 1
della  legge  21  agosto  1949,  n.  638,  per ciascuna operazione di
finanziamento,  e'  elevato  all'80 per cento delle perdite accertate
sull'operazione   stessa,   e   quello   della  garanzia  sussidiaria
complessiva,    limitatamente    ai   finanziamento   delle   imprese
(individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane colpite
dalle  alluvioni  posteriori  alla  entrata  in  vigore  della  legge
predetta, e' elevato, per un primo fondo di garanzia, a a miliardi."