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LEGGE 25 giugno 1949, n. 409

Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-8-1949 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di ricostruzione dei fabbricati distrutti in conseguenza degli eventi bellici, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per trenta anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione.
Tale contribuito è elevato al 5 per cento per i fabbricati da ricostruire nei Comuni in cui si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici.
Lo stesso contributo è elevato rispettivamente ai 5 per cento o al 4,35 per cento quando i fabbricati da ricostruire ricadono in Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche e igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima o di seconda categoria, semprechè il fabbricato preesistente non fosse già stato costruito secondo le predette norme.
Qualora, il proprietario per procurarsi i fondi necessari per la ricostruzione contragga un mutuo con un istituto di credito fondiario o edilizio ovvero con la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senza tetto, il contributo di cui ai precedenti commi e corrisposto agli istituti mutuanti per una somma non superiore a quella del mutuo, mentre l'eventuale residuo contributo viene corrisposto al proprietario alle stesse scadenze.