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LEGGE 23 aprile 1949, n. 165

Utilizzazione dei fondi E.R.P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-5-1949 al: 6-1-1950
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La Camera, dei deputati ed il Senato della, Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 59.920 milioni, così ripartita:
a) lire 39.820 milioni, per opere pubbliche di bonifica comprese quelle di irrigazione e le sistemazioni idraulico-forestali di bacini montani e di valli da pesca e stagni salmastri;
b) lire 2.800 milioni per riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte per eventi bellici;
c) lire 11.500 milioni, per concessione di sussidi nella spesa per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, ivi comprese quelle di irrigazione e di miglioramento del regime degli stagni salmastri e delle valli da pesca ed opere accessorie;
d) lire 4.500 milioni, per concessione dei contributi previsti nell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1 luglio 1946, n. 31;
e) lire 500 milioni, per l'intensificazione della difesa fito-sanitaria delle colture e dei prodotti agricoli e difesa contro la grandine;
f) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento e sviluppo della viticoltura e della arboricoltura e per l'impianto e la conduzione di vivai consortili;
g) lire 300 milioni per contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico;
h) lire 200 milioni per l'istruzione pratica dei contadini, per l'impianto e la conduzione di campi dimostrativi e per iniziative connesse con i miglioramenti di determinate produzioni o pratiche agricole.