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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1948, n. 1619

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-3-1949
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  il  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con i
regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2819; 20 settembre 1928, n. 3018; 31
ottobre  1929, n. 2483; 30 ottobre 1930, n. 1828; 10 ottobre 1931, n.
1329;  22 ottobre 1931, n. 1754; 22 ottobre 1932, n. 2090; 26 ottobre
1933,  n.  2391; 27 dicembre 1934, n. 2419; 10 ottobre 1936, n. 2498;
27  ottobre  1937, n. 2619; 20 aprile 1939, n. 1350; 26 ottobre 1939,
n.  1734;  26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio
1942,  n.  949;  24  agosto  1942,  n. 1098, e con i decreti del Capo
provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n.
1758;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652;
  Vedute    le    proposte    relative   alle   modifiche   formulate
dall'Universita' predetta;
  Considerata  la  particolare  necessita'  di approvare le modifiche
anzidette;
  Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  E'   istituita   presso   la   Facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita'  degli studi di Roma una "Scuola di perfezionamento"
in storia della medicina.
  Pertanto  lo  statuto  dell'Universita' di Roma viene ulteriormente
modificato  come segue e la relativa numerazione degli articoli dello
statuto   viene  modificata  conformemente  a  quanto  risulta  dalle
modifiche apportate.
  Scuola di perfezionamento in storia della medicina.
  Art.  378.  - La scuola ha la durata di due anni e ad essa verranno
ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
  Potranno  essere  ammessi,  a  giudizio del Consiglio della scuola,
anche coloro che sono in possesso di altre lauree.
  Art.  379.  -  La  scuola ha sede presso l'Istituto di storia della
medicina dell'Universita' di Roma.
  Art. 380. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare
durante  il  biennio  i  corsi  ufficiali delle lezioni e le relative
esercitazioni.
  Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono i seguenti:
    1) storia della medicina generale;
    2) evoluzione delle dottrine mediche e specialita' connesse;
    3) storia della chirurgia e della sua tecnica;
    4) evoluzione del pensiero biologico;
    5) evoluzione della terapia e dei metodi terapeutici;
    6) medicina primitiva e medicina popolare;
    7) bibliografia, biblioteconomia e storiografia;
    8) cultura umanistica;
    9) metodologia documentaria.
  Art. 381. - Gli esami di profitto sono cosi' ripartiti:
    Alla fine del 1° anno (primo gruppo):
      1) storia della medicina generale;
      2) medicina primitiva e medicina popolare;
      3) bibliografia, biblioteconomia, storiografia;
      4) cultura umanistica;
      5) metodologia documentaria.
    Alla fine del 2° anno (secondo gruppo):
      1) evoluzione delle dottrine mediche e specialita' connesse;
      2) storia della chirurgia e della sua tecnica;
      3) evoluzione del pensiero biologico;
      4) evoluzione della terapia e dei metodi terapeutici
  Art.   382.   -  Gli  iscritti  che  desiderano  compiere  ricerche
nell'Istituto debbono provvedere alle relative spese.
  Art.  383.  -  Al  termine  di  due  anni,  chi  avra'  frequentato
regolarmente  i  corsi  ed  avra'  superato  gli  esami delle singole
materie,   dovra'   presentare   per   conseguire   il   diploma  una
dissertazione   scritta  su  di  un  argomento  della  specialita'  e
sostenere  un  esame  pratico dinnanzi ad una Commissione, formata da
almeno cinque insegnanti della scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1948

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1949
  Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 85. - CARLOMAGNO